È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd DL AIUTI BIS) dal titolo “Misure urgenti in materia di energia”.
Il decreto proroga alcune misure già in essere nel 2022, e contestualmente introduce nuove misure urgenti per contrastare l’impatto dell’aumento dei costi delle forniture energetiche.
Di seguito si riassumono in 5 categorie le principali misure, previste dal Decreto, di interesse per le imprese.
- Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico;
- Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas;
- Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale;
- Bonus Sociale;
- Credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico 2022
L’art. 4 del Decreto-Legge prevede anche per il quarto trimestre 2022, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche, connesse in bassa, media ed alta/altissima tensione.
Questa misura viene contabilizzata automaticamente in bolletta dal fornitore di energia elettrica.
Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas
L’art. 5 del Decreto-Legge proroga anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, l’aliquota IVA del 5% sulle somministrazioni gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, che riguardano i consumi stimati ed effettivi.
Queste disposizioni vengono applicate anche per le forniture di energia termica prodotte da gas metano.
Infine, per contenere i costi derivanti dall’innalzamento dei prezzi del gas naturale, l’ARERA, ha disposto di mantenere invariate, anche per il IV trimestre, le aliquote degli oneri generali del sistema gas, già in vigore nel III trimestre.
Anche queste due misure vengono contabilizzate automaticamente in bolletta, dal fornitore di gas naturale.
Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale
L’art. 3 del Decreto-Legge introduce la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei fornitori ai propri clienti.
Nello specifico fino alla data del 30 aprile 2023:
- è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte;
- sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Bonus Sociale
I bonus sociali elettrico e gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell’Autorità.
CHI NE HA DIRITTO?
Dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini-nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e che risultano in condizione di disagio economico , sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento delle agevolazioni (bonus sociali elettrico e gas) agli aventi diritto.
Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un’attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.
Il cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro,
- oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,
- oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
All’articolo 6 il Decreto-Legge conferma, per il III Trimestre 2022, il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Di seguito forniamo una tabella riassuntiva con le aliquote da applicare per calcolare il credito d’imposta e altre informazioni legate a questo provvedimento.

CHI NE HA DIRITTO?
Le imprese che tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2022 c’è stato un incremento del costo almeno del 30%, avrà diritto a un credito d’imposta pari al 15% sull’energia elettrica o 25% per il gas sui consumi del secondo e terzo trimestre 2022.
MODALITÀ DI FRUIZIONE
I crediti di imposta:
- non rientrano nel regime «de minimis»;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che hanno oggetto gli stessi costi e non devono portare al superamento del costo sostenuto;
- sono da portare in compensazione entro il 31 dicembre 2022.